Idee e soluzioni Le misure fiscali del decreto cura Italia che riguardano l’immobiliare

Locazioni commerciali c/1: credito d’imposta per inquilini di botteghe e negozi

Il Decreto “Cura Italia” prevede un bonus, riconosciuto a tutti i soggetti esercenti un’attività d’impresa e  costretti a sospendere le proprie attività per lo stato di emergenza sanitaria. Non spetta ai soggetti esercenti le attività cosiddette “essenziali” di cui all’ Allegato 1, DPCM 22.3.2020;

 Il bonus è nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione del mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Non si tratta dunque della sospensione del canone di locazione, ma di un credito di imposta per una percentuale pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo.
Per poter godere della compensazione è necessario riportare sull’F24, nella sezione Erario alla colonna “importi a credito compensati”, il codice tributo 6914 (denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).

 

Locazioni ad uso abitativo

Al momento non sono previste misure cautelative in ambito di locazioni ad uso abitativo qualsiasi sia la forma contrattuale, pertanto il conduttore è tenuto a pagare regolarmente il canone di locazione e attenersi agli obblighi contrattuali. Non c’è giustificazione dal punto di vista giuridico nonostante la situazione di crisi dovuta all’emergenza sanitaria, ed è improprio invocare  l’”impossibilità sopravvenuta” o l’ “eccessiva onerosità” previsti dal Codice Civile. Anche il recesso con effetto immediato, quindi senza bisogno di preavviso, potrebbe essere impugnata dal locatore e dovrà successivamente essere accertata e dichiarata dal Tribunale.

In ogni caso, al di là delle norme giuridiche, consigliamo vivamente di evitare pretese ed optare per  una soluzione di “buon senso”, cercando di raggiungere un accordo tra le parti per affrontare il periodo di emergenza sanitaria”.

 

Sospensione delle rate del mutuo

I titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, possono sospendere il pagamento delle rate fino a diciotto mesi,  nei seguenti casi:

– cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

– cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;

– cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;

– morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.

Il Governo ha esteso l’intervento anche alle ipotesi di sospensione da lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Può presentare domanda  il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000 euro e in possesso di indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro.

Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. È ammesso anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i novanta giorni consecutivi.

 

L’accesso è previsto anche ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.